Statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi

Approvato con DGR del 14 dicembre 2011 n. IX/2697 - Adeguamento dello Statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi: approvazione ai sensi dell'art. 2 della LR 12/2011

Indice

Titolo I - Generalità

Titolo II - Ordinamento

Titolo III - Amministrazione

Titolo IV - Partecipazione

Titolo V - Disposizioni finali


Titolo I - Generalità

Art. 1 - Costituzione e denominazione

  1. In attuazione della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette), il Consorzio per la gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi, istituito con legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) è trasformato in ente di diritto pubblico, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1986, n. 83 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).
  2. L’ente denominato «Parco delle Orobie Valtellinesi» è parte del sistema regionale ed ha personalità giuridica distinta da quella degli enti aderenti.

Art. 2 - Finalità e funzioni dell'ente

  1. L’ente ha lo scopo di gestire il parco regionale, svolgendo le funzioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di sviluppo delle attività agricole, silvicole e zootecniche, e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente.
  2. Per decisione unanime degli enti aderenti, o per disposizione della Regione, le finalità dell’ente possono estendersi ad altri servizi di comune interesse.
  3. In particolare l'ente persegue:
    1. la conservazione attiva delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, delle foreste, delle formazioni geo paleontologiche, dei biotopi, dei valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici;
    2. la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente, e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, ed ai settori agro silvo zootecnico e turistico;
    3. la promozione sociale, economica e culturale delle comunità residenti;
    4. la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali e la salvaguardia delle strutture esistenti;
    5. la promozione di attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare;
    6. la promozione di attività di educazione, di informazione e di ricreazione.

Art. 3 - Enti aderenti

  1. Gli enti territorialmente interessati, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 12/2011, sono: la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Tirano e la Provincia di Sondrio.
  2. La loro partecipazione all’ente è obbligatoria.

Art. 4 -Sede

  1. L’ente parco ha sede in Sondrio.
  2. In casi particolari, opportunamente motivati, gli organi collegiali dell’ente possono riunirsi, oltre che presso la sede dello stesso, anche presso le proprie strutture decentrate o presso la sede degli enti aderenti.

Art. 5 - Durata

  1. La durata dell’ente è a tempo indeterminato.
  2. L’ente si scioglie solo per effetto di apposita legge regionale.

Titolo II - Ordinamento

Art. 6 - Organi dell'ente

  1. Sono organi dell'ente:
    • il Presidente
    • il consiglio di gestione
    • la comunità del parco
    • il revisore dei conti

Art. 7 - Composizione della comunità del parco e quote di partecipazione

  1. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nella persona del presidente, o di un suo delegato, purché consigliere o assessore.
  2. La quota di partecipazione della Provincia all’ente è pari ad un terzo; la quota di partecipazione di ciascuna comunità montana è pari a due noni.
    Di conseguenza, ai singoli enti aderenti sono attribuiti i seguenti voti:
    • Provincia di Sondrio 3 (tre) voti;
    • Comunità Montana Valtellina di Morbegno 2 (due) voti;
    • Comunità Montana Valtellina di Sondrio 2 (due) voti;
    • Comunità Montana Valtellina di Tirano 2 (due) voti.
  3. Partecipano ai lavori della comunità del parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un agricoltore rappresentante delle associazioni agricole produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio ivi compreso le associazioni di proprietari ed un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all’interno del Parco. Essi vengono eletti dalla comunità del parco all’interno di un elenco di curricula di cittadini residenti nei comuni territorialmente interessati, presentati - previo bando pubblico - dalle associazioni interessate. Durano in carica 5 anni.

Art. 8 - Attribuzioni della comunità del parco

  1. La comunità del parco è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’ente;
    compete in particolare alla stessa:

a) l’elezione del presidente;
b) l'elezione del consiglio di gestione;
c) l’elezione del revisore dei conti;
d) la nomina del comitato tecnico scientifico;
e) l'approvazione del bilancio preventivo;
f) l'approvazione del conto consuntivo;
g) la contrazione di mutui;
h) gli impegni di spesa pluriennali;
i) l'adozione della proposta di piano territoriale e dei piani di gestione del parco;
j) la revoca del presidente, del consiglio di gestione e del revisore dei conti;
k) l’espressione del parere obbligatorio, preliminare all’approvazione dei regolamenti dell’ente, della dotazione organica dell’ente e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 9 - Funzionamento della comunità del parco

  1. La comunità del parco si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno: entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
  2. La comunità del parco può riunirsi in via straordinaria per iniziativa del presidente del parco o su richiesta scritta e motivata dei rappresentanti di almeno due degli enti territorialmente interessati.
  3. La riunione straordinaria della comunità del parco può, inoltre, essere richiesta con atto formale del consiglio di gestione.
  4. La riunione della comunità del parco è valida con la presenza dei rappresentanti degli enti titolari di almeno cinque voti.
  5. Per la materia di cui al precedente articolo 8, lettera, i), la comunità del parco delibera con la maggioranza qualificata di sei voti.
  6. Le sedute, eccettuati i casi previsti dalla legge, sono pubbliche.

Art. 10 - Composizione e durata in carica del consiglio di gestione

  1. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, eletti dalla comunità del parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco;
  2. L’elezione del presidente è effettuata prima di quella degli altri membri del consiglio di gestione; il presidente ed i consiglieri sono eletti con voto palese a maggioranza delle quote di partecipazione complessive.
  3. I componenti del consiglio di gestione devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere provinciale o comunale.
  4. Il consiglio di gestione dura in carica cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima riunione della comunità del parco successiva a tale scadenza.
  5. Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di gestione possono essere revocati dalla comunità del parco con atto motivato assunto con la maggioranza qualificata di sei voti. La comunità del parco procede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 11 - Attribuzioni del consiglio di gestione

  1. Il consiglio di gestione attua gli indirizzi generali della comunità del parco, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa, provvede a quanto occorre per l’amministrazione dell’ente parco e per il conseguimento delle sue finalità.
  2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di gestione:
    1. l’approvazione dei regolamenti dell’ente, previo parere obbligatorio della comunità del parco;
    2. la determinazione della dotazione organica dell’ente e l’approvazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi previo parere obbligatorio della comunità del parco;
    3. l'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dalla comunità del parco;
    4. l'elaborazione della proposta del piano territoriale di coordinamento, dei piani di gestione, dei programmi attuativi annuali e dei regolamenti d'uso;
    5. la proposta alla comunità del parco del bilancio di previsione, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;
    6. ogni altro provvedimento di competenza dell’ente parco e per il quale la legge o lo statuto non prevedano espressamente la competenza di altri organi.

Art. 12 - Funzionamento del consiglio di gestione

  1. Il consiglio di gestione si riunisce su convocazione del presidente; le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre componenti.
  2. La riunione del consiglio può, inoltre, essere richiesta, per iscritto, da almeno due componenti.
  3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del presidente.

Art. 13 - Presidente

  1. Al presidente dell'ente parco competono:
    1. la rappresentanza legale dell'ente;
    2. la nomina di un vice presidente, che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento; la designazione è comunicata al consiglio di gestione nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina;
    3. l’affidamento di speciali incarichi a uno o più consiglieri, per un tempo determinato, su conforme parere del consiglio di gestione;
    4. la presidenza e la convocazione della comunità del parco e del consiglio di gestione dell’ente parco;
    5. il conferimento dell’incarico al direttore, sentito il consiglio di gestione, vigilando sull’operato dello stesso e dei responsabili dei servizi, impartendo le direttive per assicurare il buon funzionamento dell’ente;
    6. la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco;
    7. la stipula delle convenzioni e degli accordi deliberati dalla comunità del parco;
    8. i rapporti con gli enti locali e le autorità statati e regionali;
    9. l'adozione, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la propria responsabilità, dei provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli alla ratifica del consiglio stesso nella prima adunanza;
    10. tutti gli altri compiti demandatigli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti interni dell’ente.

Art. 14 - Revisore dei conti

  1. Il revisore dei conti è eletto dalla comunità del parco tra gli iscritti all’albo ufficiale dei revisori dei conti.
  2. Dura in carica cinque anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
  3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell’ente, collabora con la comunità del parco nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
  4. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  5. Al revisore dei conti spetta un compenso come determinato dalla legge.

Art. 15 - Direttore

  1. Il direttore del parco, scelto tra gli iscritti all’elenco regionale di cui all’art. 22 quater della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12:
    1. dirige il parco;
    2. rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'ente;
    3. assiste ai lavori del consiglio di gestione in qualità di segretario;
    4. comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
    5. svolge gli ulteriori compiti previsti dallo statuto.
  2. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. In ogni caso il direttore decade dal suo incarico alla scadenza del mandato del presidente restando in carica fino alla nomina del nuovo direttore.
  3. L’incarico di direttore può essere affidato anche a personale già dipendente dell’ente; in questo caso la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

Art. 16 - Comitato tecnico-scientifico

  1. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dalla comunità del parco; esso svolge funzioni propositive e consultive.
  2. Del comitato fa parte di diritto il presidente dell’ente, o un suo delegato, che lo convoca e lo presiede. Fanno, inoltre, parte del comitato: sei esperti in discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro forestali, economiche, territoriali e turistiche. Partecipano a titolo consultivo il direttore del parco e un rappresentante dell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) e del Corpo Forestale dello Stato.
  3. Al comitato tecnico-scientifico compete, in particolare:
    1. formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del parco;
    2. formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
    3. coadiuvare il direttore nell'indirizzo di gestione del parco;
    4. fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio di gestione ed alla comunità del parco, tutte le volte che ne è da questi richiesto.
  4. Il comitato tecnico-scientifico rimane in carica cinque anni. Il suo funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento.

Art. 17 - Commissioni di studio

  1. L’ente parco può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite su singoli problemi dal consiglio di gestione.

Titolo III -  Amministrazione

Art. 18 - Uffici e personale

  1. L’ente parco è dotato di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina viene determinata con apposito regolamento organico.
  2. L’ente parco può inoltre avvalersi di personale comandato o distaccato presso i propri uffici dalla Regione, dalla Provincia, dalle Comunità Montane o da altri enti pubblici locali.

Art. 19 - Segretario

Le funzioni di segretario della comunità del parco sono svolte da uno dei segretari degli enti aderenti, o da altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art. 20 - Decentramento e coordinamento con gli uffìci degli enti aderenti

  1. Per il decentramento dei servizi generali del parco, l’ente parco può istituire e organizzare uffici periferici presso le Comunità Montane, avvalendosi degli uffici di queste ultime, previa convenzione con le stesse.
  2. Il parco può inoltre avvalersi, mediante specifiche intese, degli uffici degli enti aderenti per l'esercizio di funzioni amministrative, nonché, eventualmente, per le progettazioni esecutive e per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco.

Art. 21 - Mezzi finanziari

  1. Le spese di funzionamento dell’ente parco, per quanto riguarda l'esercizio di funzioni ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla Regione, sono a carico della Regione stessa.
  2. L’ente parco, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, utilizza i seguenti mezzi finanziari:
    1. contributi ordinari e straordinari degli enti aderenti;
    2. finanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri enti pubblici o privati;
    3. rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
    4. proventi derivati dall'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia disponibilità, e dalla fornitura di servizi;
    5. eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, e quelli derivanti da atti di liberalità.

Art. 22 - Patrimonio

  1. L’ente parco può costituire un proprio patrimonio.

Art. 23 - Servizio di tesoreria

  1. L’ente parco ha un proprio servizio di tesoreria, disciplinato da apposito regolamento.

Titolo IV - Partecipazione

Art. 24 - Conferenza dei comuni

  1. Per garantire la partecipazione dei comuni nei cui territori sono comprese le aree del parco, l’ente parco costituisce un comitato consultivo, denominato «Conferenza dei comuni», composto dai sindaci dei comuni stessi, o loro delegati.
  2. La conferenza dei comuni ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi del parco, in particolare il suo parere è obbligatorio:
    1. sui regolamenti del parco;
    2. sul piano territoriale di coordinamento, sul piano di gestione e sui piani attuativi di settore;
    3. su altre questioni, a richiesta del consiglio di gestione;
    4. sugli strumenti di pianificazione economico-finanziaria.
  3. La conferenza dei comuni elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente. E’ convocata dal proprio presidente almeno una volta all'anno.

Art. 25 - Partecipazione di enti ed associazioni

  1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l’ente parco garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.
  2. I rappresentanti delle associazioni culturali, ambientaliste - di cui almeno tre tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 13, comma primo, della legge 8 luglio 1986, n. 349 -naturaliste, sportive, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché i rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed, in particolare, di quelle agricole e turistiche, vengono consultate almeno una volta all'anno.
  3. La comunità del parco ed il consiglio di gestione, nei limiti delle rispettive competenze, possono stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco, con particolare riferimento alla gestione di aree naturali, di aree ricreative e di centri culturali, nonché alle attività di informazione ed educazione ambientale.

Art. 26 - Vigilanza

  1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni vigenti nel parco, è esercitata, in via primaria, dall’ente parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.
  2. Per l'attività di vigilanza l’ente parco si avvale, inoltre, previe opportune intese, di personale della Provincia, delle Comunità Montane e dei Comuni, nonché del corpo forestale dello Stato.
  3. In particolare, in parziale deroga alle disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica», l’ente parco si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria affidato alle Comunità Montane nel territorio di rispettiva competenza.
  4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di vigilanza ecologica volontaria, e da tutti i soggetti che concorrono alla vigilanza, l’ente parco predispone il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente, previsto dall'articolo 26, quarto comma, della legge regionale 30 novembre 1986, n. 83.

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 27 - Pubblicità degli atti

  1. Tutti gli atti dell’ente parco sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
  2. L'affissione all'albo on line sul sito web dell’ente fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 28 - Modifiche dello statuto

  1. Le modificazioni ed integrazioni del presente statuto sono adottate dalla comunità del parco, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti o con la maggioranza dei due terzi dei voti.
  2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 29 - Richiamo alle leggi

  1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento dell’ente parco, le norme di legge.