Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi"

Il Parco è stato istituito con la legge regionale 15 settembre 1989 , n. 57 (Istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi) - BURL n. 38, 3º suppl. ord. del 20 Settembre 1989.
Nel 2016 la Regione Lombardia ha scelto di accorpare le leggi istitutive del parchi regionali in un testo unico mediante la legge regionale 16 luglio 2007 , n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007.
La parte che riguarda il Parco delle Orobie Valtellinesi è contenuta al CAPO XVIII - SEZIONE I (PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO OROBIE VALTELLINESI) e comprende gli articoli dal n. 128 al n. 137.
L'articolo 205 della citata l.r. 16/2007, al comma 1, lettera a), numero 30), ha quindi abrogato la previgente l.r. 57/1989.
 

CAPO XVIII
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO OROBIE VALTELLINESI


Art. 128 - (Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)
1. Il parco delle Orobie Valtellinesi, istituito nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 (Istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. La Regione, in conformità alle indicazioni dell'articolo 3 della l.r. 86/1983, riconosce per le aree comprese nel parco, e per quanto di propria competenza, la priorità degli investimenti nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi degli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali.
3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983 si perseguono tramite: 
a) la conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici, architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;
c) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
d) la fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;
e) la promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e ricreative.
Art. 129 - (Confini)
1. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore del parco di cui all'articolo 130, da tabelle con la scritta  Parco delle Orobie Valtellinesi , aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della l.r. 86/1983.
Art. 130 - (Ente gestore) (2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio costituito dalle comunità montane Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla provincia di Sondrio.
2. Il consorzio è costituito ai sensi dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 con le modalità previste dall'articolo 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'.
3. (56) 
4. La quota di partecipazione della provincia al consorzio è pari ad un terzo; la quota di partecipazione di ciascuna comunità montana è pari a due noni.
5. Il consorzio, per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento, si avvale delle comunità montane, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo statuto consortile e dal piano territoriale di coordinamento del parco.
6. In particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983, il consorzio opera mediante delega alle comunità montane e, in subordine, ai comuni, sulla base di apposite convenzioni.
7. Il piano territoriale di coordinamento del parco indica le attività e gli interventi da delegare ai sensi del comma 6, nonché le attività e gli interventi di carattere sovralocale, riservati al consorzio, al quale competono comunque poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del parco ai sensi della presente legge.
8. Le comunità montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine il consorzio può costituire strutture decentrate destinate ad operare specificatamente nel territorio delle singole comunità montane e può inoltre avvalersi degli uffici delle comunità montane, d'intesa con le stesse.
9. Le funzioni di cui alle lett. a), b) e d) dell'articolo 21, primo comma, della l.r. 86/1983 sono comunque svolte direttamente dal consorzio e non possono essere oggetto di delega.
Art. 131 - (Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del confinante parco delle Orobie Bergamasche, la Giunta regionale costituisce, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dei rispettivi consorzi, un comitato di coordinamento composto da: 
a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi delle Orobie Valtellinesi e Bergamasche;
c) il direttore del parco delle Orobie Valtellinesi ed il direttore del parco delle Orobie Bergamasche, con voto consultivo.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di parchi.
3. Compete al comitato: 
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di settore e di gestione e dei regolamenti d'uso;
b) coordinare le attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale, sugli atti che interessano il territorio di entrambi i parchi.
Art. 132 - (Statuto del consorzio e regolamento organico)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere: 
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 13, comma primo, della legge 8 luglio 1986, n. 349, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole; a tale scopo deve essere prevista la costituzione di un apposito comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere obbligatorio al consorzio sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione territoriale e la programmazione economico-finanziaria del parco, secondo le modalità fissate nello statuto.
2. Lo statuto del consorzio deve definire, inoltre, l'ordinamento degli uffici del parco ed il coordinamento con gli uffici delle comunità montane e gli uffici del corpo forestale dello Stato, prevedendo, in particolare: 
a) l'istituzione e l'organizzazione di uffici periferici del consorzio, dislocati presso le comunità montane;
b) le modalità di avvalimento degli uffici delle comunità montane per l'esercizio di funzioni amministrative riservate al consorzio;
c) le modalità di svolgimento delle attività delegate alle comunità montane ed in particolare le modalità di impiego e di coordinamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria organizzato dalle comunità montane, secondo quanto stabilito dall'articolo 137;
d) le forme di collaborazione con il corpo forestale dello Stato per l'attività di vigilanza nel parco, e per l'esercizio di funzioni tecnico-consultive, ivi compresa l'istituzione, previe le necessarie intese, di specifiche strutture destinate ad operare nel parco e dislocate sul territorio di ciascuna comunità montana, ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della l.r. 86/1983.
3. Per l'attuazione del decentramento di cui al comma 8 dell'articolo 130, il consorzio determina, nel proprio regolamento organico, gli uffici periferici dislocati presso le comunità montane ed i relativi funzionari responsabili.
Art. 133 - (Direttore)
1. Il direttore del parco è assunto a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore sovraintende al personale tecnico; è membro di diritto del comitato scientifico; partecipa alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio ed esercita i compiti demandatigli dallo statuto del consorzio stesso.
Art. 134 - (Formazione del piano territoriale di coordinamento)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio e approvato secondo le disposizioni dell'articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a), della l.r. 86/1983.
Art. 135 - (Comitato scientifico)
1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 132, primo comma, lett. b), è nominato dall'assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche paesaggistiche, agro forestali, economiche e territoriali tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un forestale.
2. Al comitato scientifico compete: 
a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del parco;
b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
c) coadiuvare il direttore negli indirizzi di gestione del parco;
d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio direttivo e all'assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.
3. Qualora l'assemblea del consorzio non provveda alla nomina del comitato entro i termini in cui al precedente primo comma, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.
Art. 136 - (Norme procedurali per la disciplina dei boschi )
1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco, è stabilita dalla l.r. 9/1977.
2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione della collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato.
3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un mutamento di destinazione colturale dei boschi ovvero una loro trasformazione d'uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 6 della l.r. 9/1977 e dall'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).
4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco, qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D.Lgs. 3267/1923 e articolo 5 della l.r. 27/2004.
5. L'autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto commaè rilasciata, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 9/1977, dal presidente del consorzio del parco.
6. Le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con il corpo forestale dello Stato per la collaborazione tecnico-consultiva di cui al precedente secondo comma.
7. La Giunta regionale emana apposite direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla l.r. 9/1977 e determina, nell'ambito del riparto dei fondi previsti dalla l.r. 86/1983, i contributi agli enti competenti per la copertura delle relative spese.
Art. 137 - (Vigilanza) 
1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente sezione è esercitata in via primaria dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.
2. Per l'attività di vigilanza il consorzio si avvale inoltre, previe opportune intese, delle comunità montane e dei comuni, nonché del corpo forestale dello Stato.
3. In deroga alle disposizioni della l.r. 9/2005, il consorzio si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza.
4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di vigilanza ecologica volontaria, il consorzio predispone il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente, previsto dall'articolo 26, quarto comma, della l.r. 86/1983.