Esecuzione di attività selvicolturali durante l'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 a seguito del DPCM 10 aprile 2020.
Come noto, il DPCM del 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ), prevede che sull'intero territorio nazionale siano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 al DPCM stesso; in questo allegato sono riportate le attività produttive contrassegnate col codice Ateco 02 “Silvicoltura ed utilizzo aree forestali”.
In base alla nota di Regione Lombardia Resta inteso che:
- le attività selvicolturali eseguite da privati cittadini (es. tagli di autoconsumo e ad uso familiare, usi civici, “hobbisti”, manutenzione dei boschi da parte di Associazioni e ONLUS) si debbano intendere ancora sospese, in virtù del divieto generale di spostamento dalla propria dimora;
- le attività selvicolturali svolte da imprese agricole, boschive o da consorzi forestali o da enti pubblici in amministrazione diretta possano invece riprendere dal 14 aprile 2020, nei limiti di quanto ammesso dal r.r. 5/2007, in particolare dall'art. 21 (Stagione silvana);
- per “attività selvicolturali” debbano intendersi quelle definite dall'art. 50 c. 1 della l.r. 31/2008, ossia <tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non si considerano attività selvicolturali gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica.>
Nella nota viene inoltre specificato che ai fine di quanto sopra, si deve tenere in considerazione quanto dichiarato nella cosiddetta “denuncia di taglio” presentata attraverso il “Sistema Informativo Taglio Bosco” (SITaB), ossia devono ritenersi ancora sospesi (salvo casi particolari di assoluta necessità o urgenza) tutti i tagli in cui è stato indicato come “esecutore del taglio” un soggetto:
– “Privato, persona fisica”;
– “Altra impresa, onlus o associazione”.
Le disposizione del DPCM 10 aprile 2020 producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.