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Chiarimenti di Regione Lombardia sulle attività selvicolturali e sui cantieri - 31 marzo

Come noto, il DPCM del 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), prevede ulteriori misure di contenimento del contagio da Coronavirus. A differenza del precedente DPCM dell'11 marzo 2020, che prevedeva restassero garantite tutte le attività del settore agricolo e zootecnico, il DPCM del 22 marzo sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 dello stesso con codici Ateco e salvo quanto disposto nel decreto stesso.
Nell'allegato 1 del citato DPCM, modificato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, le attività selvicolturali (tagli del bosco per ricavare legna o legname), identificate dal codice Ateco 02 “Silvicoltura e altre attività forestali”, non sono citate e pertanto sono da ritenersi generalmente sospese, così come il taglio di legna o legname ad uso familiare o di autoconsumo (cfr. ns. pec del 18/03/2020 citata), sia se effettuate da aziende boschive che da aziende agricole.
Viceversa, l'allagato 1 al DPCM in esame contempla il codice Ateco 01 “Coltivazioni agricole e produzioni di prodotti animali” e quindi permette il prosieguo delle attività agricole (in senso stretto) e zootecniche.
Il DPCM prevede però limitate eccezioni, fra cui segnaliamo quanto disposto all'art. 1, c. 1 lettera d): <d) restano sempre consentite anche le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;>
Il medesimo DPCM reca all'art. 1, c. 1 lettera e): <e) sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. OMISSIS>
Il testo aggiornato dell’allegato 1 al 30 marzo 2020 è consultabile su: (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg)
Per quanto concerne la gestione dei cantieri, segnaliamo che l'Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 del Presidente di Regione Lombardia (ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE), allegata insieme all'ordinanza 515 che l'ha modificata, al punto 15 del dispositivo recita:
<È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.>
Per tali cantieri, si raccomanda che l'urgenza e la necessità di messa in sicurezza siano attestate con Ordinanza del Sindaco, sentito il Prefetto, da comunicare allo stesso e ai Carabinieri forestale.