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Regolamento
comunale per la raccolta dei funghi epigei nel Comune di Albaredo
per San Marco (So). l.r. 23 giugno 1997, n. 24
Art. 1
Modalità di autorizzazione e criteri per il rilascio
dei permessi
La raccolta dei funghi nel territorio del Comune
di Albaredo per San Marco è autorizzata in ottemperanza
a quanto disposto dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352, e dalla
L.R. 23 Giugno 1997 n.24, secondo le modalità e procedure
di seguito specificate:
Art. 2
Modalità di raccolta
Su tutto il territorio comunale, la raccolta regolarmente
autorizzata è consentita secondo le modalità
di seguito indicate:
a. la raccolta è limitata ai soli
corpi fruttiferi epigei;
b. la raccolta è consentita dall'alba
al tramonto;
c. il limite massimo di raccolta giornaliera
per persona è di 3 Kg. salvo che tale limite sia superato
da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea;
d. la raccolta è consentita in maniera
esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo
ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi
di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio
del gambo;
e. è obbligatoria la pulitura sommaria
sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli;
non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari
da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
f. è vietata la raccolta, l' asportazione
e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in
genere;
g. è vietata la raccolta di funghi
decomposti;
h. è vietata la raccolta di ovuli
chiusi di Ammanita cesarea;
i. è vietato l'uso di contenitori
di plastica per il trasporto;
j. è obbligatorio l'uso di contenitori
idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.
Art. 3
Residenti nel territorio del Comune di Albaredo per San Marco
I residenti nel Comune di Albaredo per San Marco
sono autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi nel
territorio comunale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
vigenti, senza bisogno di alcun permesso. A tal fine sarà
sufficiente disporre di apposito documento di riconoscimento
(Carta di identità o altro equivalente) atto a dimostrare
la residenza nel Comune stesso o di apposito tesserino annuale
di colore giallo, rilasciato dal Comune dietro versamento
delle spese amministrative di rilascio pari a € 5,00.
Art. 4
Proprietari di fondi o di immobili situato nel Comune di Albaredo
per S. Marco
I proprietari di fondi o di immobili situati nel
territorio del Comune di Albaredo per S. Marco sono autorizzati
ad effettuare la raccolta dei funghi nel territorio comunale,
nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, senza
bisogno di alcun permesso, ma con un documento di riconoscimento
e con un’autocertificazione atta a comprovare la proprietà
o con apposito tesserino annuale di colore azzurro rilasciato
dal Comune dietro versamento delle spese amministrative di
rilascio pari a € 5,00.
Si precisa che per proprietario si intende l’intestatario,
il coniuge e i parenti in 1° grado dello stesso.
Art. 5
Residenti al di fuori del territorio del Comune di Albaredo
per San Marco
A tali soggetti verrà rilasciata dal Comune
di Albaredo per San Marco, in collaborazione con eventuali
punti vendita autorizzati un permesso sotto forma di un tesserino
nominativo, con le seguenti caratteristiche:
Validità temporale costo per l'anno 2006
| a) stagionale (dal 1°
aprile al 31 ottobre) di colore verde |
€ 55,00 |
| b) giornaliero di colore bianco |
€ 5,00 |
Art. 6
Modalità di pagamento e controlli
Il pagamento dell’importo relativo all’acquisto
dei tesserini di cui al precedente art.5 può essere
effettuato presso gli uffici comunali e i punti di vendita
a ciò autorizzati.
Il tesserino deve essere debitamente compilato in ogni sua
parte a cura del dipendente comunale o dai gestori dei punti
vendita autorizzati dal Comune stesso.
Il Comune vigilerà sulla corretta gestione del servizio
da parte dei punti vendita autorizzati.
I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi devono essere
muniti di documento di riconoscimento atto a dimostrare la
titolarità del permesso.
Gli importi previsti per l'anno 2006 potranno subire variazioni,
per gli anni successivi, previa deliberazione comunale.
Il presente regolamento non si applica a coloro che non abbiano
compiuto il quattordicesimo anno d'età, pertanto questi
si intendono autorizzati alla raccolta senza il tesserino,
solo se accompagnati da soggetto in possesso del tesserino.
Art. 7
Gestione e utilizzo proventi
I tesserini per la raccolta, stampati a cura del
Comune di Albaredo per San Marco, verranno messi in distribuzione
entro il 31 marzo di ogni anno.
Qualora i soggetti incaricati della vendita dei tesserini
del Comune dovessero esaurire i permessi per la raccolta,
potranno farne richiesta scritta al Comune di Albaredo per
San Marco, il quale provvederà al rilascio nel termine
di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
Tutti i soggetti incaricati della vendita dei tesserini dovranno
versare i proventi derivanti dalla vendita dei tesserini in
due distinti momenti, il primo il 1 settembre, il secondo
a saldo entro il 15 novembre contestualmente alla rendicontazione
annuale.
Entro il 15 novembre di ogni anno tutti i soggetti incaricati
della vendita, dovranno presentare al Comune di Albaredo per
San Marco il rendiconto degli introiti derivanti dalla vendita
dei tesserini mentre a scadenza mensile dovranno effettuare
I proventi delle eventuali sanzioni comminate ai sensi dell'art.9
della L.R. n° 24/97, introitati dagli incaricati della
vigilanza dovranno essere versati al Tesoriere del Comune
entro il 15 novembre di ogni anno.
Art. 8
Sanzioni
Sono sanzionate con il pagamento di una somma di
€ 25,00 a € 51,00 le seguenti violazioni:
a) esercizio della raccolta senza permesso,
oltre al pagamento del permesso giornaliero;
b) mancata esibizione del permesso e/o del
documento di residenza o di proprietà, salvo che l'esibizione
sia effettuata entro l0 giorni dalla contestazione;
c) raccolta di un quantitativo superiore
al limite consentito;
d) raccolta di Amanita cesarea allo stato
di ovulo chiuso;
e) uso di attrezzi e contenitori non conformi
alle prescrizioni della L.R n. 24/1997
f) raccolta non consentita in area protetta
o vietata ai sensi dell'art. 5 della L.R n. 24/1997
g) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.
All'accertamento delle violazioni succitate, fa seguito necessariamente
la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali
è stata compiuta la violazione.
La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare,delle
violazioni di cui al punto c)-e)-ed f), determina la revoca
del permesso di raccolta per l'anno in corso.
Art. 9
Vigilanza
Valgono le disposizioni di cui all'art. 18 della
L.R n. 24 del 23.06.1997 e successive integrazioni e/o modificazioni.
Art. 10
Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Reglamento entra in vigore dopo l'esecutività
della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio
Comunale, e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio.
Copia del presente Regolamento è trasmessa, entro 20
giorni dalla intervenuta esecutività, alla Giunta Regionale
e, per conoscenza, alla Provincia di Sondrio, alla Comunità
Montana Valtellina di Morbegno ed al Corpo Forestale dello
Stato.
Il presente Regolamento è stato approvato
con deliberazione consiliare n° 3 del 28/01/2006.
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