di RABBIOSI_FRANCO il 17 mar 2008, 20:09
Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Legge Galli"
La legge n. 36 del 1994 ha la finalità di riorganizzare i servizi idrici di
acquedotto e di fognatura ed assegna alle regioni e ai comuni la
responsabilità di questa azione.
Però L' Articolo 25 lascia spazio ad alcune decisioni proprie del parco
ARTICOLO 25. Disciplina delle acque nelle aree protette
1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente
gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque
sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli
ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso del regolare
titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla suddetta data, pena
l'immediata interruzione della captazione a loro spese. L'ente gestore
dell'area protetta si pronuncia sulla ammissibilità delle captazioni di cui
alle predette domande entro i sei mesi successivi alla presentazione delle
stesse.
3. Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non è stata
presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell'utente
responsabile.