L'Ente Parco
Lo statuto
Deliberazione di Giunta Regionale 19 marzo 1999 - n°6/42057:
"Approvazione dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi"
Approvazione dello Statuto del Consorzio per la Gestione del Parco regionale delle Orobie Valtellinesi (l.r. 30 novembre 1983, n. 86, l.r. 16 settembre 1996, n. 26)
La Giunta Regionale
Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86, «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale» e successive modifiche;
Visto in particolare l'art. 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 che disciplina la procedura per l'approvazione dello Statuto e la costituzione dei Consorzi per la gestione delle aree protette regionali;
Vista la l.r. 15 settembre 1989, n. 57 istitutiva del Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, cosi come modificata dalla l.r. 26 settembre 1992, n. 34, che all'art. 3 prevede che la gestione del parco sia affidata ad un consorzio tra la provincia di Sondrio e le comunità montane territorialmente interessate;
Vista la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 di «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali» , che dispone l'adeguamento degli Statuti dei consorzi di gestione delle aree protette regionali alle disposizioni dettate dalla legge stessa;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del parco n. 77 del 20 novembre 1998 di presa d'atto dell'avvenuta approvazione del nuovo Statuto del Consorzio per la gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi, da parte di 3 enti
consorziati, con le seguenti deliberazioni:
- Provincia di Sondrio: d.c.p. n. 61 del 6 ottobre 1998;
- Comunità Montana Valtellina di Tirano: d.a.c.m. n.6 del 23 febbraio 1998;
- Comunità Montana Valtellina di Sondrio: d.a.c.m. n. 16 del 2 luglio 1998;
Preso atto che successivamente anche la Comunità Montana Valtellina di Morbegno ha deliberato l'approvazione del nuovo statuto con d.a.c.m. 22 dicembre 1998, n. 15;
Verificato che il Consorzio di gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi deve essere costituito ai sensi dell'art. 22 della l.r. 86/1983, con decreto del presidente della giunta regionale;
Vista l'attestazione del direttore generale del Parco delle Orobie Valtellinesi prot. n. 180 del 20 gennaio 1999, costituente parte integrante della presente deliberazione (allegato B) che attesta che lo Statuto trasmesso con nota prot. n. 3205 del 20 gennaio 1999, è conforme a quello approvato dagli enti consorziati;
Visto il testo del nuovo Statuto del Consorzio per la gestione del Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, composto da 30 articoli (allegato A);
Ritenuto da parte del dirigente del servizio proponente che il suddetto testo risulta conforme ai principi e alle disposizioni della l.r. 26/1996;
Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e di definire che il nuovo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n.127;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- di approvare lo Statuto del Consorzio di gestione del Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, composto da n. 30 articoli e adottato dagli enti costituenti il consorzio con i provvedimenti deliberativi indicati in premessa, che si allega alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A), nel testo allegato alla deliberazione del consiglio di amministrazione del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 77 del 20 novembre 1998, trasmessa con nota del presidente del consorzio prot. n. 3205 del 20 febbraio 1999;
- di approvare la costituzione del Consorzio di gestione del Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 86/1983 e dell'art. 3 della l.r. 57/1989 cosi come modificato dalla l.r. 34/1992;
- di demandare al successivo decreto del presidente della giunta regionale. ai sensi dell'art. 22 della l.r. 86/1983, la costituzione del Consorzio di gestione del Parco regionale delle Orobie Valtellinesi;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL;
- di definire che il nuovo statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il segretario: Sala
Statuto del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi
Indice
Titolo I - Generalità- Art. 1: Costituzione e denominazione
- Art. 2: Finalità e funzioni del consorzio
- Art. 3: Enti consorziati
- Art. 4: Sede
- Art. 5: Durata
- Art. 6: Organi del consorzio
- Art. 7: Composizione dell'assemblea e quote di partecipazione
- Art. 8: Attribuzioni dell'assemblea
- Art. 9: Funzionamento dell'assemblea
- Art. 10: Composizione e durata del consiglio di amministrazione
- Art. 11: Attribuzioni del consiglio di amministrazione
- Art. 12: Funzionamento del consiglio di amministrazione
- Art. 13: Presidente
- Art. 14: Collegio dei revisori dei conti
- Art. 15: Direttore
- Art. 16: Comitato tecnico-scientifico
- Art. 17: Commissioni di studio
- Art. 18: Uffici e personale
- Art. 19: Segretario
- Art. 20: Decentramento e coordinamento con gli uffici degli enti consorziati
- Art. 21: Mezzi finanziari
- Art. 22: Patrimonio
- Art. 23: Servizio di tesoreria
- Art. 27: Pubblicità degli atti
- Art. 28: Controllo degli atti
- Art. 29: Modifiche dello statuto
- Art. 30: Richiamo alle leggi
Titolo I - Generalità
Art. 1 - Costituzione e denominazione
- In esecuzione della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57, «Istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi», successivamente modificata dalla legge regionale 26 settembre 1992, n.34, è costituito un consorzio per la gestione del parco, che viene denominato «Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi».
- Il consorzio è ente con personalità giuridica distinta da quella degli enti consorziati.
Art. 2 - Finalità e funzioni del Consorzio
- Il consorzio ha lo scopo di gestire il parco naturale, svolgendo le funzioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di sviluppo delle attività agricole, silvicole e zootecniche, e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente.
- Per decisione unanime degli enti consorziati, le finalità del consorzio possono estendersi ad altri servizi di comune interesse.
- In particolare il consorzio persegue:
- la conservazione attiva delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, delle foreste, delle formazioni geo paleontologiche, dei biotopi, dei lavori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici;
- la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente, e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, ed ai settori agro silvo zootecnico e turistico;
- la promozione sociale, economica e culturale delle comunità residenti;
- la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali e la salvaguardia delle strutture esistenti;
- la promozione di attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare;
- la promozione di attività di educazione, di informazione e di ricreazione.
Art. 3 - Enti consorziati
Fanno parte del consorzio: la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Tirano e la Provincia di Sondrio.
Art. 4 -Sede
- Il consorzio del parco ha sede in Sondrio, presso l'amministrazione provinciale.
- In casi particolari, opportunamente motivati, gli organi collegiali del consorzio possono riunirsi, oltre che presso la sede del consorzio stesso, anche presso la sede degli enti consorziati.
Art. 5 - Durata
- La durata del consorzio è fissata in venti anni.
- Il consorzio potrà essere sciolto anticipatamente ove venga meno l'obbligo imposto dalla vigente legislazione e lo richiedano almeno due enti consorziati.
Titolo II - Ordinamento
Art. 6 - Organi del consorzio
Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio Revisori Conti
Art. 7 - Composizione dell'assemblea e quote di partecipazione
- L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nelle persone dei rispettivi presidenti o di un loro delegato.
- La quota di partecipazione della Provincia al consorzio è pari ad un terzo; la quota di partecipazione di ciascuna comunità montana è pari a due noni.
Di conseguenza, ai singoli enti consorziati sono attribuiti i seguenti voti:- Provincia di Sondrio 3 (tre) voti;
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno 2 (due) voti;
- Comunità Montana Valtellina di Sondrio 2 (due) voti;
- Comunità Montana Valtellina di Tirano 2 (due) voti.
Art. 8 - Attribuzioni dell'assemblea
L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consorzio; compete in particolare alla stessa:
- l'elezione del consiglio di amministrazione;
- la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti;
- la nomina del comitato tecnico scientifico;
- l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'approvazione del conto consuntivo;
- l'approvazione e la modifica della pianta organica;
- la contrazione di mutui;
- gli impegni di spesa pluriennali;
- l'adozione della proposta di piano territoriale e dei piani di gestione del parco;
- la revoca del consiglio di amministrazione e del presidente.
Art. 9 - Funzionamento dell'assemblea
- L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno: entro il 31 ottobre, per l'approvazione del bilancio di previsione e, entro il 30 giugno, per l'approva zione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
- L'assemblea può riunirsi in via straordinaria per iniziativa del presidente del Parco o su richiesta, scritta e motivata dei rappresentanti di almeno due degli enti consorziati.
- La riunione straordinaria dell'assemblea può, inoltre, essere richiesta con atto formale del consiglio di amministrazione.
- L'assemblea è valida con la presenza dei rappresentanti degli enti titolari di almeno cinque voti.
- Per le materie di cui al precedente articolo 8, comma 2., lettera a), i), l), l'assemblea delibera con la maggioranza qualificata di sei voti.
- Le sedute, eccettuati i casi previsti dalla legge, sono pubbliche.
Art. 10 - Composizione e durata in carica del consiglio di amministrazione
- Il consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti, compreso il presidente, eletti dall'assemblea, fuori del suo seno, con voto palese.
- Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento a maggioranza assoluta dei componenti.
- I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere provinciale o comunale.
- Sei componenti sono scelti tra gli amministratori dei comuni interessati, con riguardo all'entità dei territori compresi nel parco nell'ambito di ciascuna comunità montana.
- Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima assemblea successiva a tale scadenza.
- Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'assemblea con atto motivato assunto con la maggioranza qualificata di sei voti.
L'assemblea procede contestualmente alla loro sostituzione.
Art. 11 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione, ferme le competenze dell'assemblea di cui al precedente articolo 8, e secondo gli indirizzi di cui all'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvede a quanto occorre per l'amministrazione del consorzio e per il conseguimento delle sue finalità. Compete quindi al consiglio di amministrazione del consorzio l'assunzione dei principali atti di gestione in applicazione degli indirizzi forniti dall'assemblea, ed in particolare:
- l'elezione del presidente;
- la nomina del direttore del parco;
- l'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'assemblea;
- l'elaborazione della proposta del piano territoriale di coordinamento, dei piani di gestione, dei programmi attuativi annuali e dei regolamenti d'uso;
- la proposta all'assemblea del bilancio di previsione, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;
- l'assunzione del personale;
- la nomina di commissioni tecnico-consultive, il conferimento di incarichi professionali e la determinazione dei relativi compensi;
- ogni altro provvedimento di competenza del consorzio e per il quale la legge o lo statuto non prevedano espressamente la competenza di altri organi.
Art. 12 - Funzionamento del consiglio di amministrazione
- Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente; le adunanze sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti.
- La riunione del consiglio può, inoltre, essere richiesta, per iscritto, da almeno tre componenti.
- Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del presidente.
Art. 13 - Presidente
Al presidente del Consorzio competono:
- la rappresentanza legale dell'ente;
- la presidenza e la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione del consorzio;
- la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
- stipula le convenzioni e gli accordi deliberati dall'assemblea;
- firma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti del consiglio;
- le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri di competenza consortile;
- i rapporti con gli enti locali e le autorità statati e regionali;
- l'adozione, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli alla ratifica del consiglio stesso nella prima adunanza;
- tutti gli altri compiti demandatigli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti interni del consorzio.
L'indennità del presidente del consorzio è determinata ai sensi della legge 27 dicembre 1985 n. 816 «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali» e successive modificazioni.
Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti dei consorzi dei parchi regionali è composto da tre membri di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, nominati dall'assemblea del consorzio su designazione rispettivamente dell'assemblea stessa della giunta regionale e del ministero del tesoro, purché prestino
servizio in una provincia del parco.
Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
I revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del consorzio.
Il collegio dei revisori collabora con l'assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo.
Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 spetta un compenso come determinato dalla legge.
Art. 15 - Direttore
Sono compiti del direttore:
- la direzione del consorzio;
- l'emanazione delle autorizzazioni, del nulla osta e dei pareri di competenza consortile, se delegato dal presidente;
- gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;
- la definizione dei progetti di competenza del consorzio;
- la sottoscrizione dei contratti;
- a presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;
- le ulteriori funzioni previste dallo statuto o dei regolamenti interni del Consorzio.
Il direttore del consorzio è assunto con incarico a termine di durata quadriennale, rinnovabile.
L'incarico di direttore può essere anche a tempo parziale e può essere cumulato per più aree protette, previa convenzione tra gli enti gestori.
Art. 16 - Comitato tecnico-scientifìco
- Il comitato tecnico-scientifico è nominato dall'assemblea consortile, esso svolge funzioni propositive e consultive.
- Del comitato fa parte di diritto il presidente del consorzio, o un suo delegato, che lo convoca e lo presiede. Fanno, inoltre, parte del comitato: sei esperti in discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro forestali, economiche, territoriali e turistiche.
Partecipano a titolo consultivo il direttore del Parco e un rappresentante dell'Azienda Regionale delle Foreste e del Corpo Forestale dello Stato. - Al comitato tecnico-scientifico compete, in particolare:
- formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del parco;
- formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
- coadiuvare il direttore nell'indirizzo di gestione del parco;
- fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio di amministrazione ed all'assemblea, tutte le volte che ne è da questi richiesto.
- Il comitato tecnico-scientifico rimane in carica quattro anni.
Il suo funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento.
Art. 17 - Commissioni di studio
Il consorzio può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite su singoli problemi dal consiglio di amministrazione.
Titolo III - Amministrazione
Art. 18 - Uffici e personale
- Il consorzio è dotato di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina viene determinata con apposito regolamento organico.
- Il consorzio può inoltre avvalersi di personale comandato o distaccato presso i propri uffici dalla Regione, dalla Provincia, dalle Comunità Montane o da altri enti pubblici locali.
Art. 19 - Segretario
- Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte da uno dei segretari degli enti consorziati, o da altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.
- Le funzioni del segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal direttore o da un funzionario amministrativo delegato dal direttore.
Art. 20 - Decentramento e coordinamento con gli uffìci degli enti consorziati
- Per il decentramento dei servizi generali del parco, il consorzio istituisce e organizza uffici periferici presso le comunità montane, avvalendosi degli uffici di queste ultime, previa intesa con le stesse.
- Il consorzio può inoltre avvalersi, mediante specifiche intese, degli uffici degli enti consorziati per l'esercizio di funzioni amministrative, nonché, eventualmente, per le progettazioni esecutive e per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco.
Art. 21 - Mezzi finanziari
- Le spese di funzionamento del consorzio, per quanto riguarda l'esercizio di funzioni ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla Regione, sono a carico della Regione stessa, ai sensi dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 69 dello statuto regionale (legge 22 maggio 1971, n. 339).
- Il consorzio, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, utilizza i seguenti mezzi finanziari:
- contributi ordinari e straordinari degli enti consorziati;
- finanziamenti ordinari e straordinari della regione dello Stato e di altri enti pubblici o privati;
- rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
- proventi derivati dall'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia disponibilità, e dalla fornitura di servizi;
- eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, e quelli derivanti da atti di libertà.
Art. 22 - Patrimonio
- Il consorzio può costituire un proprio patrimonio.
Art. 23 - Servizio di tesoreria
- Il consorzio ha proprio servizio di tesoreria, disciplinato da apposito regolamento.
Titolo IV - Partecipazione
Art. 24 - Comunità del parco
- Per garantire la propria partecipazione dei comuni nei cui territori sono comprese le aree del parco, il consorzio costituisce un comitato consultivo, denominato «Comunità del parco», composto dai sindaci dei comuni stessi, o loro delegati.
- La comunità del parco ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi del consorzio, in particolare il suo parere è obbligatorio:
- sui regolamenti del parco;
- sul piano territoriale di coordinamento, sul piano di gestione e sui piani attuativi di settore;
- su altre questioni, a richiesta del consiglio di amministrazione;
- sugli strumenti di pianificazione economico-finanziaria.
- La comunità del parco elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente.
È convocata dal proprio presidente almeno una volta all'anno.
Art. 25 - Partecipazione di enti ed associazioni
- Nella realizzazione delle finalità statutarie, il consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.
- I rappresentanti delle associazioni culturali, ambientaliste - di cui almeno tre tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 13, comma primo, della legge 8 luglio 1986, n. 349 - naturaliste, sportive, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché i rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed, in particolare, di quelle agricole e turistiche, vengono consultate almeno una volta all'anno.
- La consultazione dei rappresentanti delle associazioni e delle categorie economiche suddette, può anche avvenire attraverso la partecipazione, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea del consorzio, previo invito del presidente del consorzio stesso.
- Il consorzio istituisce un comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere obbligatorio sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione e la programmazione economico-finanziaria del parco.
- L'assemblea ed il consiglio di amministrazione, nei limiti delle rispettive competenze, possono stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma 2. per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco, con particolare riferimento alla gestione di aree naturali, di aree ricreative e di centri culturali, nonché alle attività di informazione ed educazione ambientale.
Art. 26 - Vigilanza
- La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla legge 15 settembre 1989, n. 57, è esercitata, in via primaria, dal consorzio del parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.
- Per l'attività di vigilanza il consorzio si avvale, inoltre, previe opportune intese, di personale della Provincia, delle comunità montane e dei comuni, nonché del corpo forestale dello Stato.
- In particolare, in parziale deroga alle disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica» , il consorzio si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria affidato alle comunità montane nel territorio di rispettiva competenza.
- In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di vigilanza ecologica volontaria, e da tutti i soggetti che concorrono alla vigilanza, il consorzio predispone il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente, previsto dall'articolo 26, quarto comma, della legge regionale 30 novembre 1986, n. 83.
Titolo V - Disposizioni finali
Art. 27 - Pubblicità degli atti
- Tutti gli atti del consorzio sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
- L'affissione all'albo pretorio del consorzio fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.
Art. 28 - Controllo degli atti
Gli atti del consorzio sono sottoposti al controllo secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 29 - Modifiche dello statuto
Le modificazioni ed integrazioni del presente statuto dovranno essere approvate dal consiglio provinciale e dalle assemblee comunitarie interessate.
Art. 30 - Richiamo alle leggi
Per quanto non previsto nel presente statuto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento del consorzio, le norme di legge sugli enti locali.